Chiarimenti sulla legge Scalfarotto

iivan-scalfarottoLa “legge Scalfarotto” (primo firmatario della proposta di legge C.245) è il testo per il contrasto dell’omofobia e della transfobia; in realtà, apporta delle modifiche alla preesistente legge  3 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Il testo, fortemente criticato dal ramo cattolico del Paese, è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 19 settembre 2013, quindi trasmesso alla Commissione Giustizia del Senato.
Di seguito si prova ad esporre le parti interessate delle due leggi già in vigore, con l’aggiunta (in corsivo) delle modifiche che apporterebbe loro l’attuale proposta di legge Scalfarotto.

Modifica alla Legge n. 13 ottobre 1975, n. 654: ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

3. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione
dell’articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o
sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’omofobia o sulla transfobia;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette
violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’omofobia o sulla transfobia;

3. 3. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi
l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’omofobia o sulla transfobia.

3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni.  

Modifica al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa ovvero fondata sull’omofobia o sulla transfobia“.

1. L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ovvero fondati sull’omofobia o sulla transfobia;

3. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale, religioso o fondati sull’omofobia o transfobia, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

È dunque evidente come la proposta di legge che dovrà ora seguire l’iter al Senato non faccia che modificare leggermente, senza stravolgerle, leggi già in vigore; i diritti costituzionali di espressione e di libero pensiero sono, inoltre, garantiti e sottolineati nell’art. 3.3-bis della prima legge sopra presentata.

di Giovanni Succhielli

foto: identita.com

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