
Gli eurodeputati hanno approvato in via definitiva, con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, le modifiche alla politica UE sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’UE. Il nuovo regolamento punta a velocizzare le procedure di rimpatrio, rispettando i diritti fondamentali e il diritto internazionale e prevenendo contemporaneamente abusi e movimenti non autorizzati all’interno dell’UE.
Ai sensi delle modifiche:
– i cittadini di paesi terzi, dopo aver ricevuto una decisione di rimpatrio, dovranno collaborare con le autorità e lasciare il territorio dell’UE;
– sulla base di un accordo sarà possibile l’allontanamento verso territori extra-UE, inclusi i cosiddetti “centri di rimpatrio”;
– ci saranno regole più severe nei confronti dei soggetti che costituiscono un rischio per la sicurezza;
– si potrà prevenire il rischio di fuga con il trattenimento.
Il trattenimento potrà durare fino a 24 mesi e dovrà essere disposto da un’autorità amministrativa o giudiziaria. Inoltre, nei casi di nuove informazioni o di cooperazione migliorata con un paese terzo, sarà consentita una proroga fino a sei mesi complessivi.
Si potrà applicare un nuovo periodo di trattenimento se il cittadino si sposta in altro paese UE.
L’obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità competenti o di risiedere in un luogo designato potrà essere imposto dagli Stati membri.
Il monitoraggio elettronico o una garanzia finanziaria potranno essere misure alternative al trattenimento.
Il relatore Malik Azmani (Renew, Olanda) ha dichiarato: “Oggi l’Europa ha dato una risposta concreta. I cittadini si aspettano, giustamente, che chi non ha il diritto di rimanere faccia ritorno nel proprio paese d’origine. Per questo ho una priorità chiara: misure di rimpatrio efficaci e realistiche. E, dopo quasi vent’anni di stallo, l’Europa ne dispone finalmente. I rimpatri rappresentano l’ultimo tassello del sistema europeo di gestione della migrazione e sono estremamente orgoglioso che questo tassello sia ora al suo posto.”
Idonee misure investigative potranno essere svolte dalle autorità nazionali per realizzare il rimpatrio. Tra queste le perquisizioni di persone, abitazioni o locali e il sequestro di dispositivi elettronici e effetti personali.
Tutte le misure dovranno essere soggette ad autorizzazione giudiziaria o amministrativa, rispettare i diritti fondamentali ed essere sottoposte ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione e nazionale.
Saranno possibili accordi di uno Stato membro dell’UE con un paese terzo per l’accoglienza dei rimpatriati, esclusi i minori non accompagnati, presso i cosiddetti “centri di rimpatrio” situati nel territorio di quest’ultimo. Tale paese terzo deve rispettare i diritti umani, il diritto internazionale e il principio di non respingimento.
Le autorità nazionali dovranno informare la Commissione e gli altri Stati membri prima dell’entrata in vigore di tali accordi.
Il testo entrerà in vigore dopo la formale adozione da parte del Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le disposizioni sui centri di rimpatrio, sulla valutazione dell’età dei minori e sulla dimensione esterna dei rimpatri si applicheranno immediatamente, mentre le altre 12 mesi dopo l’entrata in vigore della normativa.
Immagine creata con I.A.
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