Iva ridotta anche per il secondo box

Anche per l’acquisto del secondo box si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.Il dubbio  se applicare l’aliquota del 10% o del 20% sul valore imponibile della seconda pertinenza (per esempio box e cantine) è stato sollevato da un ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate, proprio per le diverse difformità di valutazione effettuate dai singoli uffici nel caso di cessioni di immobili abitativi con agevolazione prima casa e due o più pertinenze. Secondo tale ufficio, mentre per il primo box valgono le agevolazioni prima casa (quindi aliquota del 4%), per il secondo box, dal momento che la normativa sulla prima casa consente di agevolare una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale, andrebbe applicata l’aliquota ordinaria del 20% perché considerato immobile strumentale. Per porre fine a difformità interpretative e quindi uniformare su tutto il territorio nazionale il comportamento degli uffici sull’aliquota IVA da applicare alla seconda pertinenza, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 94/E del 5 ottobre 2010, stabilendo che il regime del bene principale si estende a tutte le pertinenze anche se successive alla prima e quindi pur escludendo l’applicabilità al secondo box dell’aliquota agevolata del 4%, che come noto è prerogativa di una sola pertinenza afferente alla c.d. prima casa, si ribadisce il vincolo pertinenziale che rende il bene servente (cantina o box) una proiezione del bene principale (appartamento) e consente  quindi anche alle successive pertinenze di acquisire,  per attrazione, la medesima natura dell’immobile principale. Quindi la natura di immobile abitativo sarà acquisita anche dalle ulteriori pertinenze, successive alla prima, che pertanto saranno trattate, ai fini delle imposte indirette, come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa.In altri termini gli acquisti di ulteriori pertinenze acquisiranno, per effetto della predetta attrazione, la natura di immobili abitativi, con conseguente applicabilità dell’aliquota Iva del 10%.Ulteriore conseguenza è che l’ acquisto della seconda pertinenza comporterà l’applicazione dell’ imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 168   e non con le aliquote proporzionali.

Prof. Marco Margarita

Università degli Studi e-Campus

Scrivi

La tua email non sarà pubblicata

Per inserire il commento devi rispondere a questa domanda: *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.