Perché domenica andrò a votare SI

referendum

Questi referendum, come accadde già per altri in passato, probabilmente non verranno presi in considerazione dalla nostra classe politica, ma se è vero che votare ai referendum non è un dovere civico perché si è liberi anche di astenersi, in questo caso, vista l’importanza degli argomenti in questione, diventa sicuramente un dovere morale. Pertanto dopo aver riflettuto sulle spiegazioni di chi si dice a favore del SI, dei sostenitori del NO e di chi si astiene, sono giunto alla conclusione di andare a votare e scegliere il SI per tutti e quattro i quesiti referendari.

Per il que­sito n. 1: Re­fe­ren­dum sull’ac­qua pub­blica, contro l’af­fi­da­mento ad ope­ra­tori privati

Voterò SI perché l’acqua potabile è, e deve rimanere, un bene comune, inestimabile e irrinunciabile per ogni cittadino del pianeta.

Per il que­sito n. 2: II° Re­fe­ren­dum sull’ac­qua pub­blica, contro il cal­colo ta­riffario in base agli investimenti di capitale

Voterò SI perché non accetto che l’acqua pubblica potabile possa essere usata per il profitto di privati.

Per il que­sito n. 3: Re­fe­ren­dum sull’ener­gia nucleare, contro la costruzione di centrali nucleari

Voterò SI perché sono contro la costruzione di centrali nucleari e preferirei, forse utopisticamente, vivere in un paese che si basi e produca energie alternative: solare, eolica e idroelettrica. Anche se a causa della produzione insufficiente di queste fonti si dovesse rinunciare alle comodità finora acquisite.

Per il que­sito n. 4: Re­fe­ren­dum sul le­git­timo impedimento

Voterò SI perché, a prescindere dalla possibilità di accanimenti giudiziari su questo o quell’imputato, la legge deve essere uguale per tutti: dal Presidente della Repubblica all’ultimo dei barboni. E perché il legittimo impedimento, quello reale ed applicabile ad ognuno, è già previsto dal codice di procedura penale.

Art.420-ter Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore 1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo 419, comma 1.

Art.599 Decisioni in Camera di consiglio, comma 2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

Enzo Di Stasio

Foto: risparmioemutui.blogosfere.it

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