
Non amo le etichette: spesso semplificano ciò che andrebbe pensato con più attenzione. Però alcune parole nascono perché una realtà, se resta senza nome, diventa più facile da ignorare. Femminicidio è una parola discutibile, ma non arbitraria
Una parola che disturba
Dopo la recente intervista da Lilli Gruber e nelle sue successive uscite pubbliche, Roberto Vannacci ha sostenuto con ostentata sicurezza che «il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri». Detta così, la frase sembrerebbe perfino ragionevole. Uccidere una persona è già il massimo della violenza. Che bisogno c’è, allora, di aggiungere un nome ulteriore?
La domanda è legittima. Proprio per questo va presa sul serio. Socrate, davanti a un’affermazione netta, avrebbe forse chiesto: che cosa intendiamo con “come tutti gli altri”? Tutti gli omicidi hanno lo stesso movente? Lo stesso contesto? La stessa struttura di dominio? La stessa storia prima del colpo finale?
Qui comincia il punto vero. Il femminicidio è un omicidio, certo. Nessuno lo contesta. La questione riguarda ciò che precede, circonda e spiega quell’omicidio. La parola non nasce infatti per stabilire che la vita di una donna valga più di un’altra vita o che esistano vittime di serie A e vittime di serie B. Nasce semmai per riconoscere che, in alcuni casi, una donna viene uccisa dentro una trama specifica che esamineremo fra poco.
Femminicidio, dunque, non vuol dire semplicemente “omicidio di una donna”. Questa è la prima distinzione da fare.
Che cosa significa davvero femminicidio
Se una donna viene uccisa durante una rapina, in un regolamento di conti, in un incidente criminale privo di movente legato al suo essere donna, siamo davanti a un omicidio con vittima femminile. Punto. A chiarire la questione, oggi, è anche il dato normativo.
Con la legge n. 181 del 2 dicembre 2025, in vigore dal 17 dicembre 2025, l’Italia ha dato a questa parola una forma penale autonoma, inserendo nel codice penale l’articolo 577-bis. Proprio per evitare equivoci, va detto con chiarezza: la norma non considera più grave un omicidio solo perché la vittima è una donna. Rileva invece il modo in cui il delitto matura: come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio “in quanto donna”, oppure in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, o come limitazione delle sue libertà individuali.
Dunque la domanda diventa un’altra: dà fastidio la parola, oppure dà fastidio il fenomeno che essa rende visibile?
L’obiezione dell’uguaglianza
Chi contesta il termine femminicidio spesso invoca l’uguaglianza. Uomini e donne sarebbero uguali davanti alla legge, quindi ogni distinzione apparirebbe sospetta. L’argomento suona nobile, ma rischia di scambiare l’uguaglianza con il divieto di distinguere i contesti.
Il diritto, del resto, non tratta tutti gli omicidi come blocchi indistinti. Separa l’omicidio volontario da quello preterintenzionale, l’omicidio aggravato da quello semplice, il delitto d’impeto da quello premeditato. Valuta il movente abietto, la crudeltà, il vincolo familiare, la minorata difesa, la finalità terroristica o mafiosa. Nessuno, davanti a questa articolazione, grida alla fine dell’uguaglianza. Al contrario: proprio queste categorie servono a comprendere meglio il fatto.
Esistono anche categorie pubbliche e giuridiche che nominano il contesto della vittima: vittime di mafia, vittime del terrorismo, vittime del dovere, vittime del lavoro, vittime della strada. Non tutte sono aggravanti penali in senso tecnico: alcune incidono sulla qualificazione del reato, altre sulle procedure, altre ancora sul piano risarcitorio, previdenziale o simbolico. Ma nessuno le considera un attentato all’uguaglianza. Servono a dire che una morte non è soltanto una morte: è anche il luogo storico, sociale e giuridico in cui quella morte accade.
Allora perché, davanti al femminicidio, la distinzione diventa improvvisamente intollerabile?
Forse perché questa parola obbliga a guardare una zona opaca della nostra cultura: alcune donne vengono uccise non perché si trovavano nel posto sbagliato, ma perché avevano scelto di andarsene, di dire basta, di vivere fuori dal possesso di qualcuno.
Il nodo delle aggravanti
Si potrebbe dire: chiamiamolo omicidio aggravato. Bene. Ma aggravato da che cosa?
Il codice penale conosce già l’omicidio volontario, previsto dall’articolo 575. Prevede già le aggravanti degli articoli 576 e 577, che riguardano, tra le altre cose, la premeditazione, i motivi abietti o futili, la crudeltà, il rapporto familiare o affettivo con la vittima. Disciplina inoltre gli atti persecutori, cioè lo stalking, all’articolo 612-bis, i maltrattamenti contro familiari e conviventi all’articolo 572, oltre alle lesioni, alla violenza sessuale, alla diffusione illecita di immagini intime e a molte altre forme di violenza già tipizzate.
La legge n. 181 del 2025 interviene dentro questo sistema e introduce una fattispecie autonoma: il femminicidio, appunto, all’articolo 577-bis. Inoltre rafforza una serie di aggravanti legate alla violenza di genere, intervenendo anche su articoli come il 572, il 585, il 593-ter, il 609-ter, il 612-bis e il 612-ter del codice penale.
Ti uccido perché non sei mia
L’elemento ulteriore è il possesso come matrice. Non soltanto “ti uccido perché ti odio”, ma “ti uccido perché non accetto che tu sia libera da me”. Non soltanto gelosia, parola spesso abusata e quasi romanticizzata, ma sovranità privata sul corpo e sulla vita di una donna.
Qui entra anche il tema del mancato consenso. Non nel senso generico e banalizzato di un dissenso qualunque, ma nel senso più profondo di un rifiuto che alcuni uomini non tollerano: il rifiuto di stare, di tornare, di obbedire, di essere ancora disponibili. È il consenso negato al possesso. È la libertà femminile vissuta come affronto.
Ecco la domanda socratica più semplice: se si accetta che esistano aggravanti, perché dovrebbe essere inconcepibile una norma fondata sul dominio di genere? Se il problema è solo il nome, allora la discussione è nominalistica. Se il problema è il contenuto, allora si sta negando una realtà processuale, statistica e sociale.
La civiltà giuridica nasce anche da questo: dare un nome preciso alle forme della lesione. Non per moltiplicare le parole, ma per impedire che tutto venga confuso.
I numeri e la loro difficoltà
Un’altra obiezione, per certi versi fondata, riguarda il calderone in cui spesso confluiscono i dati. Si contesta che vengano conteggiate tutte le vittime di sesso femminile come femminicidi, facendo lievitare il numero dei casi. Su questo punto occorre essere precisi, perché la precisione è l’unico antidoto sia alla propaganda sia alla superficialità.
Secondo ISTAT, nel 2024 in Italia ci sono stati 327 omicidi volontari: 116 vittime erano donne e 211 uomini. Gli omicidi complessivi sono diminuiti moltissimo negli ultimi decenni, soprattutto quelli con vittime maschili, più spesso legati a criminalità organizzata, criminalità comune, contesti di strada. Gli omicidi di donne, invece, mostrano una stabilità più ostinata e avvengono soprattutto nell’ambito familiare o affettivo.
Non tutte le donne uccise sono automaticamente vittime di femminicidio in senso proprio. ISTAT, seguendo il quadro statistico delle Nazioni Unite sugli omicidi di donne e ragazze legati al genere, distingue infatti tra omicidi con vittima femminile e femminicidi presunti. Nel 2024, su 116 donne uccise, ISTAT stima 106 femminicidi presunti: 62 donne uccise dal partner o dall’ex partner, 37 da un altro parente, e 7 da altri autori, classificati come femminicidi per elementi legati al contesto o al modus operandi, tra cui l’accanimento sul corpo.
I dati ISTAT
Negli anni precedenti, sempre secondo ISTAT, i femminicidi presunti erano stati 101 su 111 donne uccise nel 2019, 106 su 116 nel 2020, 104 su 119 nel 2021, 105 su 126 nel 2022, 96 su 117 nel 2023. Questi dati sono precedenti all’introduzione del reato autonomo di femminicidio e appartengono a un piano statistico, non processuale.
Per il 2025, invece, non esiste ancora un dato ISTAT annuale equivalente e definitivo sui femminicidi presunti. I dati del Ministero dell’Interno, pubblicati dal Servizio Analisi Criminale, registrano 286 omicidi volontari, con 97 vittime donne; di queste, 85 sono state uccise in ambito familiare o affettivo e 62 dal partner o dall’ex partner. Sono numeri importanti, ma non perfettamente sovrapponibili alla classificazione ISTAT dei femminicidi presunti.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 181 del 2025, il quadro cambia ancora. Nel periodo tra il 17 e il 31 dicembre 2025 non risultano casi registrati come femminicidio secondo la nuova fattispecie. Nel primo trimestre 2026, invece, i dati ministeriali indicano 3 femminicidi ai sensi dell’articolo 577-bis, a fronte di 15 vittime femminili complessive considerando insieme omicidi volontari e femminicidi.
Questo dato va maneggiato con rigore. Non significa automaticamente che prima i numeri fossero “gonfiati”. Significa che si stanno usando criteri diversi: da un lato una stima statistica, costruita su variabili internazionali; dall’altro una qualificazione giuridico-penale, legata a una norma appena entrata in vigore e destinata a essere verificata nel procedimento. Confondere questi piani è un errore. Usarli in malafede è peggio.
La discrepanza nei numeri deriva proprio da qui. Alcuni osservatori contano tutte le donne uccise. Altri soltanto quelle uccise da partner, ex partner o familiari. Altri ancora cercano il movente di genere. La differenza tra questi criteri più che indebolire il concetto, mostra semmai quanto sia necessario usarlo con precisione.
Dove cade l’argomento
Allora, l’errore della frase «è un omicidio come tutti gli altri» sta nella sua apparente semplicità. Sembra difendere l’universalità della vita umana. In realtà cancella la specificità del movente.
Sarebbe come dire che un omicidio mafioso è soltanto un omicidio, che un delitto terroristico è soltanto un omicidio, che un crimine d’odio è soltanto un’aggressione. Tecnicamente, alla base, è vero. Concettualmente, è poverissimo. Il diritto infatti non guarda soltanto l’esito ma anche la ragione, il contesto, la finalità, nonché il messaggio sociale dell’atto.
Un femminicidio comunica qualcosa che va oltre la morte individuale: “tu non esci dal mio controllo”. Questa frase, spesso mai pronunciata, è scritta nella dinamica del delitto.
A questo punto la questione diventa quasi brutale: è ignoranza della norma o malafede politica? Perché il codice, piaccia o no, dice esattamente che il movente e il contesto possono cambiare il peso giuridico di un fatto. Non lo scopriamo con il femminicidio. Lo sappiamo da sempre.
Una parola imperfetta, una realtà precisa
Si può dunque discutere il termine. Si può trovare “femminicidio” duro, divisivo, perfino sgradevole. Le parole pubbliche, del resto, hanno sempre una quota di attrito. Ma discutere una parola richiede rigore. Altrimenti la critica diventa un modo elegante per sottrarsi alla cosa.
Alla fine resta una domanda, forse la più semplice: se un uomo uccide una donna perché lei lo lascia, perché rifiuta una relazione, perché rivendica libertà, perché sottrae il proprio corpo e la propria vita al controllo, quale nome vogliamo dare a questo fatto?
Possiamo chiamarlo omicidio aggravato o femminicidio. Possiamo persino discutere per ore su questa «fastidiosissima» etichetta. Ma purché, dietro la disputa lessicale, resti fermo l’essenziale: quella morte non nasce dal nulla. Nasce da una cultura del possesso che il diritto — finalmente, e che piaccia o no — ha deciso di nominare.
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