
In materia di apprendistato la legge di stabilità prevede che, a partire dal primo gennaio 2012, verrà azzerata per tre anni la contribuzione a carico del datore di lavoro per le aziende che hanno fino a nove dipendenti.
L’apprendistato, secondo il Testo unico (DLgs 14 settembre 2011, n. 167, in vigore dal 25 ottobre scorso), è un contratto di lavoro per il quale è prevista, E ancora, oltre alla formazione impartita sul luogo di lavoro, l’apprendista deve frequentare, durante il normale orario di lavoro, percorsi di formazione esterna.
Per beneficiare delle previste agevolazioni i datori di lavoro dovranno garantire oltre all’attività di lavoro, anche la formazione necessaria per conseguire la qualifica per la quale il lavoratore è stato assunto.
L’impegno del datore di lavoro in ordine alla formazione dell’apprendista si manifesta con l’incarico a un tutor interno di assistere l’interessato per trasmettergli le necessarie competenze professionali e favorire l’integrazione tra le attività di formazione interna ed esterna.
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane la funzione di tutor può essere svolta direttamente dall’imprenditore.
La formazione esterna prevista dal contratto di apprendistato non deve superare le 120 ore nel triennio. Spetta alle singole Regioni, d’intesa con i sindacati, disciplinare le modalità di questo tipo di formazione, tenendo conto, comunque, che le lezioni devono essere svolte durante l’orario di lavoro e in strutture esterne all’azienda accreditate dalla Regione.

