Diminuisce la portata della valenza accertativa basata sull’OMI (Osservatorio del mercato immobiliare) in materia di cessioni immobiliari, alla luce delle novità introdotte dalla Legge Comunitaria 2008. L’art. 24 di detta Legge Comunitaria (L. 7/7/2009 n. 88), ha infatti modificato l’art. 39, c. 1 lett d), DPR 600/73 in materia di imposte sui redditi, e l’art. 54, c.3 DPR 633/72 in materia di iva, facendo venir meno, in caso di cessioni immobiliari, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di basare la rettifica delle dichiarazioni unicamente sullo scostamento tra corrispettivo dichiarato per la cessione dell’immobile e il relativo valore normale così come espresso dall’OMI. In altri termini la Comunitaria 2008 ha abrogato la presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo negoziale e valore normale del bene, introdotta con il D.L. 4 luglio 2006 n.223, portando, di fatto, a un ritorno al passato nel tema degli accertamenti fiscali riferiti al comparto immobiliare. Venuta meno la presunzione legale relativa, lo scostamento dei corrispettivi dichiarati per la cessione dei beni immobili rispetto al valore normale torna a costituire un elemento presuntivo semplice. Pertanto gli Uffici coltiveranno il contenzioso solo se la motivazione sia supportata oltre che dallo scostamento dall’Omi, anche da altri elementi motivazionali-probatori gravi, precisi e concordanti, idonei ad integrare la prova della pretesa, quali, ad esempio, un valore del mutuo di importo superiore a quello della compravendita, o i prezzi che emergono da precedenti atti di compravendita del medesimo immobile. Cosa succede per gli atti di accertamento notificati prima dell’importante novità e non ancora definiti? L’abrogazione ha efficacia retroattiva? La circolare dell’ Agenzia delle entrate 14/4/2010 n. 18 chiarisce che tale abrogazione produce effetti anche con riferimento al periodo pregresso (dal 4/7/2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 233 che ha introdotto la presunzione, al 15/7/2009 per l’iva e al 29/7/2009 per le imposte dirette). La circolare, fa riferimento a una precedente C.M. (la n. 11 del 16/02/2007) con la quale si afferma che la norma introdotta dal D.L. 223/2006 (e, a maggior ragione, la successiva norma abrogativa) ha natura procedimentale e pertanto ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi di imposta ancora accertabili. Con riferimento alle controversie pendenti sarà compito dell’Ufficio decidere se chiedere l’abbandono del contenzioso, perché l’avviso si basa solo sulle discordanze dall’Omi e quindi sarà legittimo l’automatico annullamento dell’avviso di accertamento, o se proseguire con il contenzioso nel caso in cui, in sede di controllo, l’infedeltà del corrispettivo dichiarato sia sostenuta non solo dal suo scostamento rispetto al prezzo normale, ma anche da altri elementi presuntivi, sufficienti ad integrare la prova della pretesa tributaria, tenuto conto anche delle ragioni del contribuente.
Prof. Marco Margarita
Cattedra di Diritto Tributario
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