Dalla schiavitù dei codici fiscali alla sovranità individuale

cod.fiscA proposito di debito, tema quanto mai attuale negli ultimi tempi, non possiamo fare a meno di diffondere una singolare notizia che potrebbe illuminare quanti cercano soluzioni alternative alla spinosa questione.

Alcuni studiosi di “sovranità individuale” , che lottano per far comprendere la malsana natura dell’emissione monetaria, hanno rivelato infatti l’esistenza di un sistema per eluderlo.

SCHIAVI DEL NOME

Non appena nasciamo, veniamo registrati con nome e cognome davanti a chi rappresenta lo Stato, per poi essere battezzati di fronte a chi rappresenta la Chiesa.

Da quel momento, il nostro nome, cognome e relativo codice fiscale (una sorta di partita Iva individuale), ci rimettono nelle mani di altri Entità, più potenti dei nostri genitori, che di fatto esercitano la loro piena potestà su di noi.

IL MECCANISMO DEI CODICI FISCALI

Come accennato, il primo vincolo con lo Stato viene applicato attraverso la creazione obbligatoria del codice fiscale.

In Italia, la schiavitù osteggiata dai seguaci della sovranità individuale è nata attraverso l’istituzione dell’Anagrafe (1933) e la promulgazione di leggi per individuare un soggetto come cittadino della Repubblica Italiana.

La Repubblica è infatti una società di diritto privato, come si evince dal sito governativo della Security Exchange Commission, digitando sul riquadro fast search il numero di iscrizione della Republic Of Italy 0000052782 , con numero progressivo di riferimento “08888” .

Nel sito si trovano tutti i dati della compravendita di quello che dall’Istat è stato definito come “il valore monetario dello stock di capitale umano” e si possono scaricare, senza bisogno di registrarsi, anche tutti i suoi report semestrali.

Essi sono stampati su carta recante l’effige della Repubblica e sono stati sottoscritti dai più alti commissari di Stato.

Piccola curiosità: La sede legale italiana si trova a Londra, in un’aerea molto ristretta e si basa solo ed esclusivamente sul diritto marittimo, la Admiralty and Maritime Law, “corpus giuridico che accomuna un territorio dato ad una nave vera e propria, ove vige unicamente il diritto commerciale e non tutte le altre giurisdizioni”.

In parole povere è un’enclave dell’Alta Finanza, con immunità assoluta.

CONNESSIONI STRANE

Nel 1934, il Presidente degli USA, Franklin Delano Roosevelt, dopo la crisi finanziaria del 1929, fondò la Securities and Exchange Commission (Commissione per i Titoli e gli Scambi), l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della Borsa Valori.

Sulla falsariga di questa agenzia è nata l’italiana Consob.

Lo stesso anno, mentre negli Stati Uniti veniva fondata la FED, l’Italia di Vittorio Emanuele II decretava lo stato fallimentare e la bancarotta, ricostituendosi in forma giuridica, denominata “Corporation” presso gli organismi americani, insieme ad altri 193 Paesi.

Da quel momento l’Italia è stata registrata come “società di capitali privati”, presso la Sec ed aderente al circuito monetario presieduto dalla FED and Exchange Commission.

CONSEGUENZE

Risulta evidente che noi non viviamo in uno stato di diritto, ma in una corporazione che ha come obiettivi quelli di trarre profitti dalle proprie azioni.

In questo contesto, i cittadini sono degli azionisti (ignari) della Italy Corporation e pertanto sono obbligati ad onorare il “debito pubblico”.

Come è possibile tutto ciò?

Poiché l’Italia è una società a capitale privato, tutte le richieste di pagamento, ovvero tasse, verbali e cartelle esattoriali inviate dalla Società Italia o dai vari Ministeri e Agenzie territoriali, sono dei contratti a tutti gli effetti e pertanto hanno validità giuridica.

Perché tali contratti siano validi entrano in gioco due figure: colui che propone il contratto e un Rispondente, (che può accettare o rifiutare il contratto).

La validità di un contratto scritto è data dalla firma in “umido” del Proponente, mentre il Rispondente può accettare o meno (silenzio/assenso) il contratto.

In questo caso si parla di contratto unilaterale.

Il contratto unilaterale, contratto con obbligazioni a carico del solo Proponente, è disciplinato dall’art. 1333 c.c. il quale stabilisce che:

la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dellaffare o dagli usi.

In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

Si tratta di una truffa, nota come il famoso “Schema Ponzi”.

Tre avvocati statunitensi, Heather Ann Tucci-Jarraf, Caleb Paul Skinner, Hollis Randall Hillnerr hanno redatto il Final Paradigm Report, nel quale dimostrano che il sistema bancario Usa ed il Governo, hanno creato una frode a scapito dei cittadini, agendo sotto la parvenza di governo del popolo.

Il documento recita:

Il sistema bancario US e la Federal Reserve Bank sono una minaccia per tutta lUmanità e i suoi inalienabili diritti, per la sicurezza dello Stato e della Nazione Americana, per tutti gli Stati e la giustizia nel mondo. Questo sistema bancario internazionale è responsabile di Crimini contro lUmanità, contro la Sovranità dei Popoli, di frode e riduzione in schiavitù. Il Governo degli Stati Uniti dAmerica è al servizio del sistema bancario USA e mondiale e responsabile di grave danno nei confronti del Popolo americano e di tutti i Popoli della Terra i cui governi o Stati siano di fatto aderenti a tale sistema.”

In seguito a questa investigazione, i tre avvocati hanno costituito e registrato The One People’s Public Trust presso la SEC (Doc UCC#2012012675 e successivi emendamenti). Da quel momento si identificano come “trustees”, ovvero amministratori del Trust.

OPPT: TEORIA E TEORICI

I promotori del OPPT rivendicano un basilare diritto “La dichiarazione The One People’s Public Trust, riprendendo il modello della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776 , sancisce l’inalienabilità dei diritti degli esseri umani in quanto esseri divini, fatti di carne ossa e sangue; tali diritti non possono essere ignorati, limitati o soverchiati da nessun sistema legislativo attualmente in vigore, in virtù del fatto che l’artificiosità legale umana è sempre e comunque subordinata ai precostituiti diritti di derivazione divina.”

Occorre tuttavia fare alcune distinzioni sulla giungla legislativa:

La Legge del Commercio.

Essa  si riferisce alle interazioni umane di ogni tipo. I suoi principi, le massime ed i precetti non modificabili. Sono espressi primariamente nella Bibbia, sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo.  La Legge del Commercio nata durante l’era sumero/babilonese è ad oggi la sorgente unica e fondamentale dell’autorità  funzionale in materia di scambi nella realtà attuale.

Common Law: la legge della Terra.

La sua naturale derivazione fu la Legge Comune (“co-munis”), nata in Inghilterra per la risoluzione dalle dispute sulle zone di terreno in “allodium” (diritto feudale sulla terra – o Law Land) e si basava sul senso “comune”.

I tribunali usarono la “Common Law” ed anche le stesse forme di governo si modellarono su di essa, stilando norme di legge per la gestione della “cosa pubblica” dello stato.

Anche il Diritto Romano, il Diritto Marittimo, il Diritto Canonico ed altre fonti di diritto del nostro attuale ordinamento giuridico sono sottoposti alla Common Law o legge comune.

Tale delega appare nell’articolo 10 della Costituzione Italiana, che recita, fornendo l’opzione di scelta tra questi diversi ordinamenti giuridici:

Lordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute.

NAC= LA LETTERA DI DISCONOSCIMENTO DEL DEBITO

Tornando ai contratti unilaterali, per aggirarli entra in gioco la NAC, la lettera di disconoscimento del debito in cui si obbliga il creditore a fornire indicazioni precise e dettagliate su come esso sia nato.

Secondo i suoi teorici “Questo è possibile poiché nei contratti unilaterali non esiste l’informativa completa della reale forma giuridica della Repubblica italiana e perché la firma del Proponente non figura mai leggibile e per esteso o quando figura, non è apposta in umido in modo contestuale a quella del Ricorrente e mai si riferisce a persona fisica, ma sempre ad un settore di competenza (che ovviamente non ha diritto di siglare contratti di qualsiasi fatta)”.

La NAC si basa essenzialmente sul discorso di sovranità individuale, un sistema che non riconosce lo Stato e le sue leggi e permette dunque di sottrarsi alla giurisdizione, “liberandosi” del nome e del cognome che abbiamo registrato all’anagrafe e negli uffici statali.

Tutte le volte che compiliamo un questionario, anche il più banale, ci viene chiesto infatti di fornire il trattamento ai dati personali. Tutto questo non fa che autorizzare “terzi” a intrappolarci dentro meccanismi perversi.

E’ importante sapere che è possibile usufruire della normale protezione dei propri dati personali, esplicitando il rifiuto del consenso al trattamento dei propri dati personali (UCC 1-308).

Fatta questa premessa, secondo i teorici della “sovranità individuale” quando qualcuno che non conosciamo, ci chiede attraverso lettera raccomandata di versare una determinata somma, noi possiamo restituirla al mittente, il quale non potrà mai più inviare lettere via posta ordinaria o telefonare, pena una sanzione amministrativa e se insistono penale.

Esempio chiaro sono le lettere minacciose inviate dalle varie agenzie di recupero credito.

di Simona Mazza

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