Effetti del disconoscimento dell’opzione del consolidato. In una circolare i chiarimenti e le indicazioni delle Entrate

fisco-2Il gruppo d’imprese nei confronti del quale, a seguito di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, è stata disconosciuta l’opzione per il regime di consolidato nazionale può chiedere, nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, il riconoscimento dei versamenti d’imposta precedentemente effettuati dalla società capogruppo.

In sede di adesione, pertanto, sarà possibile attribuire alle società del gruppo i versamenti effettuati dalla consolidante e rideterminare così le imposte da recuperare a tassazione a causa del venir meno della fiscal unit. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E di oggi sugli effetti dell’inefficacia o dell’interruzione del regime di tassazione di gruppo per l’insieme delle società coinvolte nel consolidato. Nel documento di prassi viene specificato che, a seguito di un accertamento con cui l’Agenzia ha disconosciuto l’efficacia dell’opzione del consolidato, sarà possibile attribuire in sede di adesione alle società del gruppo i versamenti effettuati dalla consolidante e rideterminare così l’imposta accertata.

L’imposta dovuta dalle singole società sarà pertanto solo la quota parte non effettivamente versata caso per caso, dopo l’individuazione durante il contraddittorio della quota di versamenti da attribuire alle singole società accertate. Quando sono dovute le sanzioni – Sull’imposta oggetto di definizione, risultante dalla differenza tra l’imposta accertata e i versamenti attribuiti alla singola società accertata, sono in ogni caso dovuti gli interessi e la sanzione prevista per omesso versamento, pari al 30% dell’imposta non versata.

Nel caso in cui invece non sia dovuta nessuna imposta ulteriore dalla consolidata, la sanzione contestata sarà esclusivamente quella per la violazione formale prevista dall’art. 8, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, che va da 258 a 2.065 euro. Ulteriori effetti del venir meno dell’opzione – La circolare chiarisce che anche gli altri elementi, come crediti, perdite, eccedenze d’imposta e interessi passivi, potranno essere riconosciuti e riattribuiti, in corso di definizione della pretesa o a seguito della stessa, alle società che li avevano trasferiti alla consolidante, a patto che non siano stati già validamente utilizzati nell’ambito della tassazione di gruppo. Il testo della circolare è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione “Normativa e prassi”. (noodls)

di Redazione

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