Da diverso tempo, molte persone ci chiedono lumi sulle azioni collettive, più note come class actions.
L’occasione per affrontare questo difficile istituto di creazione anglosassone, è offerto da un caso giudiziario deciso due giorni fa dalla Suprema Corte di Cassazione, ove è stato stabilito che, nelle azioni di classe introdotte a norma dell’art. 140 bis del codice di consumo, i consumatori e gli utenti possono aderire a tali azioni senza l’osservanza di particolari formalità.
Il caso costituisce una novità assoluta che fa seguito alla recentissima riforma intervenuta sulla materia, costituita dalla legge 12 aprile 2019, n. 31 contenente “Disposizioni in materia di azione di classe”, entrata quindi in vigore una settimana fa .
Focus: Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12997
Il principio generale enunciato da questa sentenza sull’azione collettiva in corso ubbidisce alla regola secondo cui, nell’ottica di semplificazione della attività a tutela dei consumatori, l’adesione alla class action può essere formalizzata anche tramite telefax e posta elettronica: in tal modo, la sottoscrizione degli aderenti non deve essere conseguentemente autenticata a cura degli interessati con le modalità previste dal DPR n. 445/2000 contenente le “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.
Occorre premettere che l’azione di classe rappresenta un particolare tipo di azione legale attraverso la quale è possibile ottenere il riconoscimento giuridico di diritti individuabili come omogenei in favore di soggetti lesi per il medesimo tipo di illecito ed ottenerne di conseguenza una tutela risarcitoria paritaria.
La disciplina originaria di questo istituto era contenuta all’interno del cosiddetto Codice del Consumo e a seguito della suddetta riforma del 2019, la sua disciplina transita nel Codice di procedura civile, all’interno del quale è stato introdotto il titolo VIII-bis del libro quarto, ove l’art. 840bis ne delimita l’ambito di applicazione con gli altri a seguire.
Pertanto, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, come anche ciascun componente della classe, può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. della giustizia.
I destinatari dell’azione di classe sono imprese o gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
La legge ipotizza anche il caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti; in tal caso, il tribunale assegna agli aderenti un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore.
Ma se detto termine viene meno, il tribunale ne dichiara l’estinzione; pur con riserva all’azione individuale dei soggetti aderenti o con avvio di una nuova azione di classe.
E’ evidente che il passaggio normativo in questione ha palesemente potenziato l’istituto dell’azione collettiva, ampliandone l’area di applicazione perché allarga i campi d’azione sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
Possono quindi accedervi più soggetti come sono aumentate le ipotesi contenenti situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio.
Con la la sentenza che accogliel’azione di classe, il Tribunale provvede sulle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente e accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, abbialeso diritti individualiomogenei, definendone i caratteri e specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe.
Questa importante riforma ha modificato sostanzialmente la procedura di adesione all’azione di classe, facilitata anche dal mezzo autorizzato dalla sentenza in esame, che può essere comunque effettuata sia prima che dopo la sentenza che accoglie la class action, e quindi – praticamente – quasi sempre.
Oltre al risarcimento riconosciuto alla classe ricorrente, il giudice liquiderà anche i compensi ai difensori che lo riceveranno direttamente dalle resistenti soccombenti; più esplicitamente, la corresponsione diretta all’avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza attraverso il riconoscimento di un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione, viene per legge, riconosciuto a titolo di compenso premiale, liquidato con le stesse percentuali di quello per il rappresentante comune.
Si tratta quindi di una scelta legislativa molto attenta alle legittime pretese dei consumatori e dei loto stessi difensori in un’ottica di ampia definizione e semplificazione.
Fonte foto: altalex.com
Scrivi