“Tenore di vita” e campi di battaglia

matrimonioPassato il “momento caldo” degli esagerati commenti alla sentenza della Corte di Cassazione depositata circa un mese fa (è la n.11504/17) ove si stabiliscono i criteri aggiornati sulla determinazione dell’assegno divorzile senza tener conto del “tenore di vita” vissuto dalla famiglia al tempo del matrimonio come parametro di riferimento, si può tirare qualche somma, ovviamente in senso lato.

Fatto è che, ancora una volta, il matrimonio ha vinto: ineguagliabili contenitori di tutele per la coppia eterosessuale, a dispetto dei detrattori, le nozze continuano a preservare gli antichi caratteri di nobile solidarietà coniugale, non liquidabile con il classico “arrivederci e grazie”, come invece avviene nella maggior parte dei paesi del mondo.

Sulle riviste di gossip, in misura peraltro decisamente maggiore rispetto a quelle giuridiche specialistiche, hanno “tuonato” espressioni ridondanti come “cambiamento di rotta!”, “declassamento del tenore di vita!”, “se il coniuge divorziato è autosufficiente si scorda l’assegno!”, come in una sorta di liberatoria collettiva.

Non è così. L’assegno divorzile è vivo, vegeto e gode di ottima salute.

E’ il “tenore di vita” che si “ammala” dopo ogni separazione personale e talvolta rischia addirittura di morire col divorzio; ma in questo secondo caso, quando la vita economica della famiglia può continuare, il valore dell’apporto domestico materiale che il coniuge ha reso per lunghi anni in cambio di nessun riconoscimento economico, merita (e meriterà sempre) di essere ricompensato con un degno ed equo assegno divorzile, liquidabile in via alternativa con unica soluzione o con somministrazione periodica, a seconda dei casi e delle eventuali scelte dei diretti interessati.

Può anche accadere che un coniuge divorziato che non abbia mai esercitato una qualsiasi attività lavorativa possa improvvisamente arricchirsi; una vincita al lotto, una collaborazione molto ben retribuita o un nuovo partner particolarmente benestante, non sono poi ipotesi di fantascienza.

Ed ecco che in questi casi, il nuovo stato di single si può rivelare anche più vantaggioso rispetto ai magri tempi del passato; ed è qui che entra in gioco il punto dolente.

Quante persone, ormai divorziate, magari già beneficiarie di un assegno divorzile, a suo tempo riconosciuto sul presupposto del lavoro domestico reso nel corso del matrimonio, ammettono con l’ex coniuge “pagatore” di aver raggiunto nuovi equilibri economici per rinunciare spontaneamente a quel contributo economico che, nel corso degli anni, diventa spesso anche molto faticoso da sostenere da parte dell’obbligato?

Nessuno, o quasi. Ecco: la sentenza in commento vuole “punire” questi casi qui. E’ destinata ad impedire che i residui di un vecchio matrimonio finito da anni si trasformino in una ingiusta rendita parassitaria a favore di quello dei due che non ne ha più bisogno.

Ma il tutti gli altri casi, l’assegno divorzile deve essere pagato perché chi ha donato la propria vita per decenni alla “causa matrimoniale”, fatta di gioie ma anche di sacrifici, fatiche e dedizione merita tutto il rispetto, attraverso un giusto riconoscimento economico che gli consenta di vivere dignitosamente la propria esistenza, essendo inaccettabile che ogni opportunità esistenziale rinunciata, non necessariamente lavorativa, muoia con la persona nella miseria e nella povertà; il rispetto della dignità della persona transita da questo assunto fondamentale.

L’etica millenaria su cui si basa il nostro codice civile, tramandato pressoché fedelmente fin dai tempi dell’antica Roma (le Istituzioni del giurista Gaio risalgono al secondo secolo dopo Cristo) e che continua ad essere “copiato” in numerose parti del mondo, ci ha regalato anche questi principi di solidarietà familiare che non finiscono mai e che rendono il matrimonio italiano classico una delle fattispecie tutorie della famiglia tra le più solide in assoluto tra tutte quelle disponibili.

di Laura Vasselli

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