Roma: l’associazionismo e la cultura hanno vinto

campidoglio3Abbiamo già dato spazio, su queste colonne, al pericolo mortale che stavano correndo le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le ONLUS, i centri culturali, che da decenni svolgono attività di riconosciuto valore socio-culturale in locali di proprietà comunale, dati loro in affitto a canone “sociale”, per le esorbitanti richieste di risarcimento (anche di milioni di euro) pena l’esecuzione di sfratti e sgomberi dalle sedi.

L’iniziativa in questione era stata adottata su impulso della procura della Corte dei Conti, la quale aveva promosso azioni giudiziarie per danni erariali nei confronti dei dirigenti del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale: ben 200 inviti a dedurre e circa 132 atti di citazione, oltre ad altri 650 atti in corso di notifica. I dirigenti in questione, quindi, onde evitare la condanna al pagamento di 100 milioni di euro per danni, avevano preferito prevenire un possibile verdetto negativo dei giudici della Corte, nei loro confronti, richiedendo alle associazioni il pagamento dei canoni a valore di mercato o il rilascio immediato degli immobili pubblici.

L’erogazione di importantissimi servizi culturali e sociali è stata in pericolo

Ciò avrebbe comportato l’interruzione dell’erogazione di importantissimi servizi sociali e culturali, quali la ludoteca per bambini nei quartieri periferici, i “teatri di cintura”, l’insegnamento gratuito dell’italiano agli immigrati stranieri, l’assistenza ai senza fissa dimora, la terapia ai disabili attraverso la musica, la formazione dei musicoterapisti ed altri ancora.

Come abbiamo evidenziato la scorsa settimana, in realtà la maggior parte delle associazioni avevano sempre corrisposto il canone determinato in base alle deliberazioni del Consiglio comunale, in considerazione dell’attività sociale svolta, e cioè il 20% del canone di mercato. Infatti, non avrebbe senso che un amministrazione pubblica gestisca immobili non residenziali (ma anche residenziali) come un imprenditore privato e a scopo di lucro, anziché metterlo a disposizione dei soggetti che svolgono attività utili e meritevoli per i cittadini, in cambio di un modesto rimborso-spese.

L’anno scorso, invece – come detto – sulla scia del giustizialismo imperante sui social, in certa carta stampata e nelle piazze, la Procura della Corte dei Conti, dopo molti anni dalla stipula dei contratti di affitto, aveva rimesso in discussione le assegnazioni per fini di utilità sociale, imponendo ai dirigenti dell’amministrazione comunale di pretendere il pagamento del canone a un presunto valore di mercato, anche per gli anni pregressi.

Lo scopo di lucro non è compreso nei fini istituzionali di un’amministrazione pubblica

Fortunatamente i giudici della Corte dei Conti, riunitisi in sede giudicante, ha assolto i dirigenti comunali deferiti dalla procura della corte stessa, con una chiara sentenza che ha legittimato le concessioni e l’operato dei funzionari comunali.

A dire il vero, in sede di proposizione del riscorso, la procura regionale non ha contestato che gli immobili potessero essere dati in concessione a prezzo ridotto e ai destinatari individuati per le finalità da essi perseguite, ma solo fino allo scadere del termine previsto dai rispettivi contratti. Successivamente avrebbe dovuto essere emesso un provvedimento definitivo o la riacquisizione delle sedi, per essere affittate, a mezzo gara, a prezzi di mercato.

La Corte, al contrario, ha ritenuto che la particolarità dei locali, destinati, comunque, a usi di pubblica utilità sociale e culturale, non può in nessun modo autorizzarne un diverso utilizzo e/o lo sfruttamento a scopo di lucro e la loro fruizione sul libero mercato. Comunque, secondo la Corte, la loro remunerazione va sempre calcolata a prezzo ridotto e agevolato, secondo i regolamenti comunali vigenti (5625/1983, 26/1995 e 202/1996), stante la loro finalità sociale e culturale. L’eventuale scadenza dei termini di concessione, infatti, non cambia in nessun modo la natura del bene e la sua utilizzabilità alle stesse condizioni.

Premesso quanto sopra e sollevati per il pericolo scampato dalle associazioni, non ci si può esimere dall’osservare la latitanza della parte politica in una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze esiziali sui cittadini elettori. Una latitanza, peraltro, sancita dalle norme sull’organizzazione degli uffici pubblici, che prevede la responsabilità contabile solo in capo ai dirigenti e non ai politici, ai quali, peraltro, spettano le decisioni.

In altre parole, secondo la legge, la burocrazia non può decidere nulla e i politici non sono responsabili per le decisioni da loro prese. Un cortocircuito che si sta rivelando letale per il servizio pubblico.

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