Quarantun anni fa la tragica morte del calciatore Luciano Re Cecconi

Re CecconiIl 18 dicembre 1977, un tragico e incredibile incidente poneva fine alla vita del centrocampista laziale Luciano Re Cecconi. Il calciatore, insieme al compagno di squadra Pietro Ghedin e al profumiere Giorgio Fraticcioli era appena entrato nel negozio di un gioielliere della collina Fleming, di cui non facciamo il nome per rispetto al diritto all’oblio.

Il Fraticcioli doveva consegnare alcuni profumi al gioielliere, che non conosceva né Ghedin né Re Cecconi. Essendo reduce da un paio di rapine, il commerciante era solito tenere a portata di mano una pistola Walther calibro 7,65 con proiettile in canna e – come sembra evincersi dalla meccanica dell’incidente – la sicura disinnescata, in un cassetto aperto proprio davanti a sé. La tragedia avvenne in una frazione di secondo.

Come dichiarò il gioielliere, e confermato da Ghedin in sede di processo, Re Cecconi, con il bavero del cappotto alzato, avrebbe pronunciato, per scherzo, le parole: «Fermi tutti, questa è una rapina!». Immediatamente, il gioielliere estrasse la pistola dal cassetto e gli sparò in pieno petto. Re Cecconi, ricoverato in ospedale, esalò l’ultimo respiro alcune ore dopo.

Il gioielliere fu arrestato con l’accusa di “eccesso colposo di legittima difesa”; processato per direttissima diciotto giorni dopo, venne assolto con la giustificazione della “legittima difesa putativa“. La sentenza fece scalpore ma, dopo il tradizionale bailamme sui mass media, cadde nel dimenticatoio.

Dopo 40 anni anche per questa disgrazia si parla di “complotto”.

Recentemente (2012 e 2015), sono usciti un paio di libri i cui autori hanno proceduto ad una “contro inchiesta”, con la conclusione che la magistratura abbia volutamente omesso di considerare alcune circostanze e, soprattutto, abbia volontariamente travisato la verità dei fatti, per assolvere il gioielliere.

Uno degli autori sostiene di ritenere impossibile che il gioielliere non potesse conoscere due campioni come Re Cecconi e Ghedin, che, tra l’altro abitavano proprio in quel quartiere. Ma è un’opinione personale, probabilmente da tifoso. Si sostiene anche che, poiché da alcuni anni si era diffusa la voce che la tifoseria laziale e gli stessi giocatori avessero opinioni di estrema destra, la magistratura e i mass media, orientati a sinistra, non abbiano voluto prendere le difese o emettere un verdetto “riabilitativo” nei confronti del calciatore, che – peraltro – si disinteressava completamente della politica.

Che la magistratura dell’epoca fosse orientata a sinistra e anche ciò opinabile: anzi, la durezza delle sentenze contro i brigatisti rossi nei quasi contemporanei processi Moro, dimostrerebbero il contrario. La stessa stampa, già allora, fu pressoché unanime nel ritenere “sconcertante” la sentenza di assoluzione.

Inoltre, si mette in dubbio la veridicità della testimonianza dello stesso Ghedin, il quale nel processo confermò la versione del gioielliere, dopo che in precedenza si era dimostrato titubante, di fronte ai giornalisti e – si dice – anche in sede di dichiarazione come persona informata sui fatti, di fronte al pubblico ministero. Ma Ghedin, a caldo, non poteva che essere necessariamente sconvolto dell’accaduto e, d’altronde, non avrebbe avuto alcun interesse a screditare il proprio compagno di squadra e a “salvare” l’uccisore, che nemmeno conosceva.

Ma fu veramente “difesa legittima”?

Dopo quarant’anni, anche noi vogliamo riesaminare la vicenda, alla luce di quanto si legge nel codice e nei manuali di diritto penale, in materia di “legittima difesa”. La causa di “non punibilità”, ai sensi dell’art. 52 del codice, scatta quando il fatto è commesso “per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta”.

Nel caso in questione, l’offesa ingiusta sarebbe stata la minaccia di una rapina e, il diritto proprio da difendere, la proprietà della merce esposta in vendita. Più avanti, il codice recita: “sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Si ritiene proporzionata all’offesa, la situazione che non consente alternative alla reazione posta in essere. Diversamente, la stessa potrebbe integrare il reato di “eccesso colposo”, cioè un vero e proprio delitto.

Ora la minaccia di una rapina non “a mano armata” – e Re Cecconi non era affatto armato – giustifica una reazione a fuoco verso l’aggressore? L’alternativa alla reazione posta in essere c’era e, forse, più di una: mostrare la pistola a scopo di dissuasione o sparare in aria e non al petto della vittima; oppure sparare ad un organo non vitale, come il gioielliere aveva fatto in una precedente rapina. Inoltre la fattispecie del delitto colposo, secondo la dottrina, si perfeziona quando l’agente non ha utilizzato tutte le cautele del caso, prima di agire.

Il fatto di tenere a portata di mano una pistola con un colpo in canna e senza sicura, imporrebbe, quanto meno, di contare sino a tre per rendersi conto se il presunto aggressore sia armato o no. La reazione del gioielliere invece, è stata pressoché immediata. Per questo motivo chi scrive, che pure è romanista, ritiene che gli estremi per condannare il gioielliere per eccesso colposo di legittima difesa ci fossero, eccome.

1 risposta

  1. Fra x

    La cosa stramba è che venne riconosciuto al gioielliere il diritto di sparare per difendere la sua persona e la famiglia quando, come fatto notare, così rischiava di provocare una sparatoria che poteva mettere in pericolo la suddetta se Ghedin e Re Cecconi fossero stati veramente armati.
    Tutta la vicenda pare semplice, ma allora perché della dinamica sono uscite varie versioni?

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