L’atto di riconoscere

“Riconoscere” significa individuare nuovamente qualcuno o qualcosa che già si conosceva o, in ogni caso, già esistente. Appare banale il suo significato, eppure si tratta di una garanzia tutt’altro che scontata, una tutela fondamentale: pensiamo al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio o al riconoscimento di talune caratteristiche e qualità attribuibili a una persona, a un lavoratore, a uno studente, pensiamo al significato di riconoscere a qualcuno un diritto che gli spetta semplicemente perché proprio. Allora “riconoscere” è una garanzia che suona quasi come una poesia.

La nostra Costituzione, più precisamente all’art.2, dichiara che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La Repubblica riconosce e garantisce pertanto qualcosa e qualcuno che vi sono ancor prima della Repubblica stessa e della sua Costituzione. I diritti inviolabili preesistono non solo alla Costituzione ma anche allo stesso momento costituente; questo significa che nel momento di approvazione del documento giuridico, il costituente “conosceva” già i diritti inviolabili o almeno ne ammetteva l’esistenza. Quello dell’art. 2 della Costituzione non è un atto che crea dei nuovi diritti, bensì un atto teso a riconoscere quelli esistenti.

Elenco sì, elenco no?

Si riconoscono dei diritti inviolabili tuttavia non si dice quali sono.

Riconoscere vuol dire garantire, garantire significa tutelare. Ma quali sono questi diritti? Non esiste un elenco da poter consultare all’occorrenza? Il problema non è nuovo, essendo già stato contemplato nella convenzione di Filadelfia (o Philadelphia) nel 1787, il cui risultato fu la creazione della Costituzione degli Stati Uniti e la successiva approvazione nel 1791 della Carta dei diritti, ovvero il Bill of Rights, corrispondente ai primi 10 emendamenti della Costituzione e contenente i diritti fondamentali del cittadino americano.

In quell’occasione si presentò una dilemmatica questione: scrivere o non scrivere un elenco dei diritti fondamentali. Dando per assodato che determinati diritti preesistono cronologicamente, storicamente e giuridicamente a qualsiasi ordinamento, per cui non possono essere (ri)creati, l’unica cosa che i testi costituzionali possono fare è limitarli. Di qui l’obiezione per cui si optò di non scrivere un catalogo dei diritti poiché l’unico risultato sarebbe stato quello di limitarne l’efficacia. Allo stesso modo, la Costituzione italiana si arrese a una catalogazione dei diritti, preoccupandosi tuttavia di farla precedere da una clausola generale riconoscitiva, espressa per l’appunto dall’articolo 2: la nostra Costituzione non prevede un elenco dei diritti inviolabili, ciò nonostante la Repubblica li riconosce. Impostazione giusnaturalista: il diritto non è frutto della creazione umana e delle sue strutture sociali, bensì espressione della natura umana, della natura delle cose. Pertanto i diritti umani, in quanto naturali, possono solamente essere riconosciuti, non creati. È questo il senso sotteso al verbo “riconoscere” e al principio costitutivo che lo contiene.

Diritti assoluti?

La libertà personale è inviolabile (art.13), ciò vuol dire che essa non è soggetta ad alcun tipo di limite? Chiaramente no. Inviolabile non è sinonimo di assoluto, incondizionato e illimitato. La necessità di non poter riconoscere la libertà personale come illimitata e incondizionata è presto spiegata: se tutti avessimo l’indiscutibile libertà di esistere come persone “assolute”, ovvero “sciolte da” tutto e tutti, la struttura sociale crollerebbe in poco tempo. L’articolo 13 della Costituzione concepisce determinati limiti alla libertà personale, preoccupandosi però di usare una formula tutta al negativo, proprio per rendere l’idea che questi devono essere il più possibile circoscritti. Perciò la libertà personale non può essere soppressa, ma può essere limitata nei modi e nei casi previsti dalla legge, e soprattutto caso per caso, previa precisa valutazione dell’autorità giudiziaria.

I diritti inviolabili possono essere compressi o limitati parzialmente ma mantengono un nucleo di carattere insopprimibile. L’inviolabilità del diritto non si manifesta dunque nella sua assolutezza, quanto piuttosto in un diritto che non si presta a essere azzerato.

Sono inviolabili tutti quei diritti riconosciuti come tali, a prescindere dal fatto che la Costituzione non ne faccia cenno. La maggior parte degli studiosi italiani è concorde nel ritenere l’elenco necessariamente aperto e provvisorio, sebbene risulti travagliata la discussione su cosa possa o non possa essere aggiunto all’elenco. Per esempio, il diritto inviolabile all’abitazione, il diritto a non dover dormire per strada sono realtà meritevoli e necessarie di tutela che comporterebbero tuttavia l’obbligo per l’autorità pubblica di provvedere a sistemare sotto un tetto chiunque ne abbia l’esigenza ma sia privo di modi idonei e risorse adeguate. L’elenco sarebbe quindi lungo e non privo di criticità. A tal proposito, ha senso costatare l’accortezza prestata dal nostro ordinamento, per cui di fronte a diritti che richiedono delle spese da parte dello stato italiano, si rende noto che vi è indubbiamente un diritto inviolabile all’assistenza, tuttavia in un certo qual modo condizionata dalla disponibilità di risorse finanziarie dello stato stesso.

Diritti da cittadino italiano, europeo, internazionale

Anche qualora i nostri padri costituenti avessero individuato una lista di diritti inviolabili all’interno del documento costituzionale, oggi dovremmo in ogni caso porci il problema dell’esistenza di altri diritti inviolabili che la Costituzione non riconosce o ignora, semplicemente perché non li aveva previsti. Tra questi potremmo menzionare i diritti degli animali, la tutela dell’ambiente, e altri diritti a cui potrebbero essere riconosciuti i valori costituzionali di inviolabilità pur non essendo espressamente nominati nella Costituzione.

C’è un altro punto da sottolineare; l’Italia non è una zolla isolata dal resto del mondo. Il costituzionalismo dell’ultimo secolo vive necessariamente di relazioni tra realtà statali e organizzazioni internazionali. Quando è entrata in vigore la Costituzione italiana, alle Nazioni Unite veniva approvata la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, documento sottoscritto da tutti gli stati appartenenti alle Nazioni Unite. Lo stato italiano con un trattato internazionale si vincolava così al rispetto di un’altra carta dei diritti. Non solo, nel 1950 veniva approvata la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sottoscritta anche dall’Italia: questa non solo si è vincolata a rispettarla, ha anche accettato di sottoporsi al giudizio della Corte europea dei diritti dell’uomo in caso di eventuali violazioni di diritti previsti dalla convenzione stessa. Successivamente, nel 2009, è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, che ha conferito efficacia giuridica alla Carta di Nizza, cioè alla Dichiarazione dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (quindi del cittadino europeo): la tutela delle persone con disabilità, il riconoscimento del diritto dei cittadini ad un elevato livello di tutela dell’ambiente sono esempi di diritti che da un lato vincolanoi cittadini dello stato italiano al rispetto degli stessi, dall’altro presuppongono un controllo di tipo giudiziario presso la corte di giustizia dell’UE.

Nel suo insieme, questo fa si che l’elenco dei diritti inviolabili riconosciuti dall’ordinamento italiano vada necessariamente letto da parte del legislatore, del giudice, della pubblica amministrazione, e così via, tenendo anche conto del quadro complessivo dei diritti che l’Italia ha riconosciuto come propri a livello internazionale. Piuttosto che un problema, la realtà di diritti inviolabili preesistenti e sovra-ordinati rispetto alla Costituzione è da considerarsi una questione destinata a rimanere aperta. Non si tratta infatti di dover risolvere l’inconclusa questione, quanto di lasciare aperti quesiti ed elenchi.

Foto di analogicus da Pixabay

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