La tutela delle opere d’arte di strada tra divieti, tolleranze e incertezze normative

L’arte di strada (o arte urbana) ricomprende tutte quelle espressioni artistiche che si manifestano in luoghi pubblici. Il più delle volte queste opere spontanee vengono realizzate “in anonimo” e in forma “clandestina”, anche perché – se create sulla proprietà altrui – potrebbero costituire attività illecite (art. 639 cod. pen. – “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”). A meno che …

Immaginiamo che alcune di queste opere, sebbene realizzate su superfici altrui (pubbliche o private) risultino di gradimento del proprietario; o che all’opera venga riconosciuto valore artistico dalle Autorità competenti. Il recente caso del “piccolo profugo” con la torcia ha rianimato il dibattito: l’artista inglese Banksy ha realizzato l’opera sulla parete di un palazzo veneziano disabitato (vincolato -come gran parte degli edifici di Venezia- dal punto di vista storico e artistico); la Soprintendenza aveva presentato denuncia contro ignoti per violazione del Codice dei beni culturali (mancanza di autorizzazione per decorare le pareti dei palazzi vincolati), ma nella denuncia aveva evidenziato che si trattava di un’opera d’arte. Così, esclusa l’ipotesi di imbrattamento, e vista l’impossibilità di risalire all’autore (Banksy  ha scelto di rimanere “anonimo”), la procura di Venezia ha chiesto l’archiviazione della denuncia.

L’artista potrà accontentarsi per non essere stato condannato, e per il fatto che la sua opera “abbandonata” sia stata acquista dal proprietario del muro? Non proprio: se il proprietario di quel palazzo volesse ripristinare la parete, dovrebbe prima far staccare il dipinto per poterlo salvare e conservare in modo adeguato. La nostra legge sul diritto d’autore, oltre a riconoscere all’autore il diritto di sfruttamento economico sull’opera (che può essere ceduto o non esercitato), riserva in suo esclusivo favore il diritto morale “di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20). Questo diritto alla integrità dell’opera – a differenza del diritto patrimoniale – è irrinunciabile, inalienabile e imprescrittibile; e non è limitato alle modifiche materiali sull’opera, ma riguarda anche l’ipotesi di intervento che possano alterare il modus di presentazione dell’opera al pubblico (per come voluto dall’autore).

Prima del noto episodio di Banksy, c’era stati casi giudiziari emblematici: venne censurato lo spostamento di un’arte figurativa dal luogo individuato dall’autore per la sua collocazione e il trasferimento di un’opera in una posizione che ne avrebbe modificato la percezione del pubblico (Tribunali di Napoli e Bologna). Quindi anche la rimozione dell’opera dal suo supporto originale voluto dall’artista (per essere esposte in musei o gallerie), potrebbe costituire una violazione dei diritti dell’autore che l’opera aveva realizzato su strada, per un determinato contesto e comunità; una veemente reazione a questa possibile violazione è stata adottata dal noto street artist italiano Blu: l’artista ha preferito distruggere i propri murales di Bologna per impedire che venissero rimossi ed esposti ad una mostra.

La tutela dell’arte di strada è uno dei nuovi confini del diritto d’autore; le amministrazioni pubbliche dovranno tenerne conto: disciplina delle espressioni artistiche, riconoscimento del valore artistico delle opere realizzate, obblighi di custodia e di protezione delle opere acquisite nel patrimonio pubblico. Si pensi agli scultori che – spontaneamente – recuperano i tronchi abbandonati delle città, regalando alla cittadinanza opere d’arte all’arredo urbano (si veda il recente articolo di Claudio Colis); oppure ai Madonnari, straordinari artisti di strada che, sin dal XVI secolo, impreziosiscono i luoghi pubblici con le raffigurazioni sacre).

Anche quando risulta evidente il valore artistico di queste opere (e la donazione delle stesse alla comunità da parte degli autori), la legge non riserva una specifica disciplina alle attività di questi artisti; né -tanto meno- si preoccupa di tutelare i loro diritti morali sulle opere. Si tratta di artisti che non pensano al possibile profitto che potrebbero ricavare dalle loro opere, ma lasciano prevalere – per loro insindacabile scelta – la funzione culturale “pubblica” delle creazioni. Anche se le opere sono concesse al pubblico, i diritti correlati non vengono mai meno: gli autori continuano a conservare tutte le facoltà sulle loro opere e sulle possibili riproduzioni delle stesse (fotografie, filmati, riproduzioni creative), con tutti i diritti morali garantiti dalla Legge.

Scrivi

La tua email non sarà pubblicata

Per inserire il commento devi rispondere a questa domanda: *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.